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Violenza sulle donne, cosa cambia nel nuovo Disegno di Legge? Intervista a Mariacristina Bonomo, Sostituto Procuratore

redazione 8 Giugno 2023

Palazzo Chigi ha dato il via libera, ieri sera, al Disegno di Legge mirato a rendere più severe le misure contenute nel “Codice Rosso”, il pacchetto di norme approvato nel 2019 per i reati di violenza, lesioni personali, violenza privata, minacce, atti persecutori e revenge porn. Generalmente i destinatari di queste angherie sono le donne.

Per comprendere al meglio gli inasprimenti delle pene e le misure che concernono il “braccialetto elettronico”, il divieto di avvicinamento, solo per fare un paio di esempi, abbiamo parlato con il Sostituto Procuratore Mariacristina Bonomo, di Sanza e da poco in servizio alla Procura di Napoli Nord, dopo aver egregiamente svolto le sue mansioni per sei anni presso la Procura di Brescia.

  • Dottoressa, ci spiega quali sono le misure più stringenti previste dal Disegno di Legge?

Il DDL in corso di approvazione introduce alcune misure finalizzate a rendere più celere ed efficace l’azione di repressione dei reati di cui, molto spesso, sono vittime le donne. Il fine è perseguito attraverso previsioni che modificano istituti già esistenti o ne introducono di nuovi. Di rilievo è senz’altro la modifica degli articoli 275 comma 2 bis e 280 c.p.p. che prevede le possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere quando sussistono i requisiti previsti dalla legge, anche in caso di reato di lesioni aggravate (ed esempio quando commesse in occasione dei reati di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori, ovvero se commesse nei confronti del coniuge anche separato o convivente) o del reato previsto dall’art. 387 b.c.p. ‘Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa’ per i quali non sarebbe prevista, dalle attuali disposizioni legislative, l’applicazione della massima misura coercitiva. Si tratta di un ampliamento dei casi in cui può essere disposta dal giudice la custodia cautelare in carcere, che verrebbe prevista anche per reati la cui pena non consentirebbe ad oggi l’adozione di tale misura. Peraltro, con quest’ultima previsione, si colma un vuoto del sistema, dal momento che era stato previsto l’arresto obbligatorio per il reato di cui all’art. 387bis c.p., ma la pena edittale non consentiva l’applicazione di misure cautelari coercitive come la custodia in carcere. Il DDL prevede, invece, anche un aumento di pena da tre a cinque anni di reclusione nel massimo e un ampliamento delle ipotesi di sussistenza del reato. Da menzionare è senz’altro anche la modifica dell’art. 384 c.p.p. in tema di ‘Fermo di indiziato di delitto’ che prevede la possibilità di applicazione dell’istituto del fermo anche al di fuori dei limiti di pena fino ad oggi previsti. Si tratta di uno strumento di limitazione della libertà personale che può essere disposto e applicato celermente, in situazioni di urgenza che non consentono di attendere il provvedimento del giudice. Si introduce, inoltre, una nuova ipotesi di ammonimento del Questore in caso di notizia di violenza sessuale o atti persecutori che, sulla base delle informazioni raccolte entro tre giorni dalla persona offesa o da altre persone informate sui fatti, risulti fondata. Si tratta della possibilità della persona offesa di informare il Questore, pur senza sporgere querela del reato subito e chiedere che il responsabile venga appunto ammonito e invitato a tenere un comportamento conforme alla legge prima ancora dell’instaurazione di un procedimento penale. L’ammonimento consente di rendere il reato perseguibile d’ufficio, di applicare misure di prevenzione nei confronti dell’ammonito, di adottare provvedimenti restrittivi in materia di armi e la possibilità, da parte del Prefetto, di sospensione della patente di guida nei confronti dell’ammonito.

  •  Il Disegno di Legge prevede una stretta anche sull’azione dei magistrati. Può spiegarci quali?

Si introduce la modifica dell’art. 362 c.p.p. e dell’art. 127 disp. att. c.p.p. prevedendo che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello possa avocare le indagini nelle quali l’audizione della persona offesa o di chi ha presentato denuncia, querela o istanza non è stata eseguita entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Ancora si dispone che la segreteria del pubblico ministero comunichi settimanalmente al Procuratore Generale i procedimenti nei quali tale termine non è stato rispettato. Si prevede, in definitiva, un più stringente controllo sulla celerità dell’azione del pubblico ministero al quale, in caso di mancato rispetto del termine, può essere revocata l’assegnazione dell’indagine sia da parte del Procuratore della Repubblica che da parte del Procuratore Generale che decida di avocarla.

  • In particolare cosa cambia per la misura del “braccialetto elettronico” e per il divieto di avvicinamento?

Con la modifica dell’art. 282 ter c.p.p. si prevede, in tema di misure cautelari, che: “(…) con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis”. Ciò significa che, in tutti i casi di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, sia prevista dal giudice anche l’applicazione del ‘braccialetto elettronico’, sempre con il consenso dell’indagato che, se lo nega, potrà vedere applicata congiuntamente altra misura cautelare più grave. Si tratta di una importante novità che consentirà un controllo effettivo e continuo sulla posizione dell’indagato.

  • Fino a questo punto della sua carriera le è capitato di seguire casi di femminicidio?

Sì, purtroppo: durante il mio primo anno di servizio presso la Procura della Repubblica di Brescia, mi sono occupata della scomparsa di una giovane donna, madre di due figli e separata dal marito. Nel corso delle indagini sono emersi gravi indizi di reità nei confronti dell’ex marito che ho posto in stato di fermo per omicidio volontario pluriaggravato, per poi chiedere al giudice l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il corpo della donna non è mai stato ritrovato, ma l’impianto indiziario prima e probatorio poi, si è rivelato robusto tanto da condurre a sentenza di condanna con applicazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi dell’uomo: sentenza ormai passata in giudicato e confermata nei tre gradi di giudizio.

  • Condivide l’idea dei Ministri Roccella, Nordio e Piantedosi di creare un pool di magistrati specializzati in materia?

In linea generale la condivido e rilevo che in tantissime Procure italiane è già una realtà. Anche negli Uffici di Procura in cui ho prestato servizio vi erano gruppi di magistrati specializzati ad occuparsi della materia.

 

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