Quale fosse il coordinamento della vita sociale a Sala (Consilina) nel Medioevo è riscontrabile nei suoi statuti e capitoli rinvenuti recentemente, mentre quelli di tutte le altre città e casali del Vallo di Diano sono stati trovati e pubblicati dagli studiosi tra i secoli Ottocento e Novecento. A me stesso è capitato anni fa di rinvenire nell’Archivio Carrano di Teggiano, e pubblicare sulla Rassegna Storica Salernitana, gli statuti del Casale di (Monte) San Giacomo.
Dalle suddette norme statutarie, che risalgono al 1378, risulta che in quel lontano periodo storico tutto a Sala funzionava perfettamente, dalla pubblica igiene alla corretta manutenzione del patrimonio agricolo, dalla protezione della proprietà privata ai rapporti tra coloni e proprietari. Diamo alcuni esempi.
Per quanto riguarda la pubblica igiene, in questi statuti è sancito che paga una multa chiunque imbratta le fontane pubbliche, che a Sala e nel suo territorio sono 10, a cominciare da quella del Prato fino a quella di San Nicola della Valle (“in aquae ductu fontis Sancti Nicolai”). Per la protezione della proprietà privata, sono previste multe molto consistenti per chi ruba e per chi entra coi propri animali nei terreni altrui, come vigneti, oliveti e campi seminati a grano, lino e legumi. Al fine di assicurare al paese il necessario approvvigionamento della carne, il Comune o Università controlla, attraverso i suoi funzionari, detti “baiuli” e “catapani”, che alla popolazione sia assicurata la terza parte degli animali macellati da vendere.
Venendo ad altri aspetti degli statuti salesi, si apprende che l’amministrazione della giustizia per le controversie civili (per le cause criminali è competente il giudice baronale) è esercitata da due giudici annuali, eletti dal Parlamento comunale tra persone di riguardo (“suffcientes, discreti et bonis moribus”), che devono fare gli interessi della città di Sala e dei suoi Casali.
Sono poi ben codificate in questi statuti le norme che regolano i rapporti tra colono e padrone della terra. La raccolta del prodotto agricolo non può essere fatta senza la presenza del padrone o di un suo delegato. Se questa presenza non è possibile, il colono al momento della raccolta deve mettere subito da parte ciò che spetta al padrone e poi introitare quello che spetta a lui. Qualsiasi controversia che sorgesse tra padrone e colono deve essere risolta dai suddetti giudici annuali (“et arbitrio iudicum terminandum”).
In questo periodo la città di Sala, che come tutti i centri del Mezzogiorno aveva subito un forte calo demografico in seguito alla grande peste del 1348, contava circa 700 abitanti, poggiava la sua economia di sussistenza su risorse agricole e pastorali ed era sotto il dominio feudale di Antonio Sanseverino conte di Marsico. Nella compagine sociale c’era un ceto nobiliare ed intellettuale che esercitava un ruolo direttivo sulla comunità, contribuendo alla salvaguardia delle risorse ambientali e delle tradizioni culturali e religiose, nonché al mantenimento di una certa autonomia nei confronti del potere baronale.
Una novità assoluta nella divulgazione di questi statuti di Sala è stata certamente l’aver coinvolto gli allievi del Liceo Classico “M. Tullio Cicerone”, precisamente nella traduzione di tali norme medievali dal latino (peraltro latino facile, di uso corrente, cancelleresco) in italiano, cosa questa altamente educativa ai fini della conoscenza della storia locale, conoscenza che purtroppo è stata esclusa, fin dall’Unità d’Italia, dai programmi scolastici.
Di questa insolita iniziativa va dato atto al professore Felice Fusco e al dirigente scolastico dell’istituto, professore Carmelo Setaro.
– Arturo Didier –
FONTE: F. FUSCO, Sala Consilina e i suoi antichi statuti, Sala Consilina (SA) 2015