Il decreto Sostegni bis ha nuovamente modificato le regole per l’accesso al Bonus pubblicità 2021, con il fine di ampliare la portata dell’agevolazione.
In particolare, è stato modificato il requisito dell’incremento dell’investimento effettuato, pari almeno all’1% rispetto all’anno precedente, ed è stato stabilito che ai fini della determinazione del bonus spettante, la base di calcolo del credito d’imposta sia l’importo dell’intero investimento programmato ed effettuato.
La percentuale del bonus pubblicità è stabilita nella misura unica del 50% sia per gli investimenti pubblicitari compiuti su quotidiani e periodici, cartacei e digitali, sia per quelli su radio e TV.
L’obiettivo del Bonus pubblicità è incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali cartacei, digitali, televisione e radio qualificati che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere Testate Giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.
Possono usufruire del Bonus pubblicità:
- Imprese;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali.
Chi intende beneficiare del credito d’imposta del 50% deve presentare due distinte domande:
- la prima, nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, è la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con la quale vengono indicati i dati degli investimenti già effettuati o che si intendono effettuare nel corso dell’anno;
- la seconda, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, è la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Nella seconda fase, che va dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021, deve essere indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
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