“Sulla raccolta differenziata c’è da fare molta attenzione. Anche così si giudica il grado di sensibilità di un’amministrazione nei confronti del cittadino“. Sono queste le parole di Roberto De Luca, Responsabile della sede Codacons Vallo di Diano, su un caso amministrativo “in cui è assolutamente vietata la trasparenza” come afferma lo stesso De Luca in merito alla raccolta differenziata.
“Come si dovrebbe sposare l’azione amministrativa con le disposizioni delle varie Autorità Garanti in Italia? – si chiede Roberto De Luca- Crediamo che le amministrazioni locali debbano fare molta attenzione, solo per fare un esempio, a quanto viene stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali”. La protesta fa riferimento a una prescrizione del 14 luglio del 2005, in cui l’Autorità Garante della privacy afferma testualmente che in caso di raccolta porta a porta della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione contenente l’obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio antistante l’abitazione, è posto in condizione di vedere agevolmente il contenuto esteriore.
“Deve ritenersi lecito sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce, anche se collegato ad un database anagrafico presso il Comune, sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification – commenta De Luca – Le descritte procedure consentono di delimitare l’identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell’apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell’omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all’applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto“.
Di conseguenza, De Luca fa appello a tutte le amministrazioni locali “che hanno previsto l’obbligo (nel 2017!) di utilizzare sacchetti nei quali si possa individuare il materiale contenuto, affinché venga corretto quanto scritto nelle locandine fatte recapitare nelle case degli utenti, così come, solo per fare un esempio, è avvenuto nel comune di Sant’Arsenio. Perché, è sempre l’Autorità Garante a parlare, sussiste l’esigenza di bilanciare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata accertando, ove necessario, l’identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza“.
Il responsabile delle sede CODACONS valdianese invita poi i Comuni “a voler correggere, anche per mezzo stampa, quanto deciso in disaccordo con la citata prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e chiediamo ai cittadini di segnalare alla nostra associazione, via posta elettronica, se nei loro Comuni di residenza la raccolta differenziata preveda questo indebito divieto:’Sono assolutamente vietati i sacchi neri o similari che non consentono l’individuazione del contenuto’. In quest’ultimo caso, i Comuni devono assolutamente procedere alla raccolta dei rifiuti contenuti anche in sacchetti non trasparenti. In caso di mancata raccolta dei rifiuti conferiti, sarà inviata formale segnalazione alle Autorità competenti“.
– Maria De Paola –